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Le Riserve Naturali delle Isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli, hanno un valore istituzionalmente riconosciuto grazie all’esercizio dei vincoli di tutela dell’ambiente della biodiversità e degli ecosistemi.

Le Riserve Naturali delle Isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli, hanno un valore istituzionalmente riconosciuto grazie all’esercizio dei vincoli di tutela dell’ambiente della biodiversità e degli ecosistemi.

Divieti in Zona A e Zona B

Le Riserve naturali sono divise in due zone: zona A (Riserva) e zona B (Pre-riserva). In queste zone sono previste delle importanti regole da seguire per garantire la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna: puoi scoprirle cliccando la rispettiva zona nelle mappe qui sotto.

Alicudi

Divieti Zona A
Divieti Zona B

Concessioni

Concessioni Nelle Riserve dell’Arcipelago eoliano, in base al Regolamento recante le modalità d’uso ed i divieti vigenti (Allegato D.A. n.743/44 del 10 dicembre 1998), nell’area di riserva Zona A e nell’area di protezione Zona B è consentito di “esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell’ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali.

Misure di Allertamento (D.P. n 09/AdB) nella aree a Pericolosità Gemorfologica

Alcuni tratti dei Sentieri delle Riserve, ricadono in aree a pericolosità gemorfologica molto elevata:

Da ciò deriva la necessità di adottare le opportune misure di allertamento (D.P. n. 09/AdB del 06/05/2021):

  • non accedere nell’area nel caso di allerta meteo (gialla, arancione e rossa) e/o subito dopo un evento sismico di magnitudo superiore a 2,5, emanati dalla Protezione Civile regionale e/o locale e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

  • non accedere nell’area nel caso in cui a terreno saturo è previsto un incremento repentino e significativo della temperatura (causa pioggia o condizioni meteo avverse);

Si raccomanda di adottare tali misure in quanto i versanti rocciosi che si affacciano sui sentieri sono caratterizzati da instabilità per il possibile verificarsi di crollo a seguito di determinati fenomeni naturali non controllabili  (evento sismico, piogge intense, spinta delle radici che si incuneano nelle fessurazioni delle rocce, ecc.).

Regole Zona A

Ferma restando l’osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e d\el paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell’aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all’art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

  1. Realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l’apertura di nuove strade o piste, nonché le modifiche planoaltimetriche tipologiche e formali di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, può essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) con l’obbligo della rimessa in pristino. La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, può essere prevista nel piano di sistemazione;
  2. La demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d’uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
  3. La collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes. E’ ammessa deroga unicamente a favore dell’ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
  4. Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
  5. Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell’ente gestore;
  6. Esercitare qualsiasi attività industriale;
  7. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
  8. Eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell’ente gestore per verificare l’integrità degli ambienti sottostanti;
  9. Asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell’ente gestore;
  10. Introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
  11. Esercitare la caccia e l’uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell’ente gestore;
  12. Distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell’ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili potrà essere regolamentata dall’ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
  13. Alterare l’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l’introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone. L’eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
  14. Impiantare serre;
  15. Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  16. Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  17. Allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
  18. Praticare il campeggio o il bivacco;
  19. Accendere fuochi all’aperto fatto quanto necessario per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, previa comunicazione all’ente gestore;
  20. Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall’ente gestore;
  21. Sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
  22. Esercitare attività sportive che compromettano l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
  23. Usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
  24. Trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E’ fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell’autorità di P.S.;
  25. Attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall’ente gestore, nonché di difesa antincendio.

Divieti Zona B

Ferma restando l’osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell’aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all’art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

  1. La demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d’uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N. E’ altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, fatte salve le deroghe prevista all’art. 4.1 e 4.2, lett b) previo nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
  2. Impiantare serre;
  3. Esercitare qualsiasi attività industriale;
  4. Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
  5. Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
  6. Scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o li quido;
  7. Asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
  8. Prelevare sabbia, terra, o altri materiali;
  9. Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  10. Praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
  11. Esercitare attività sportive che compromettano l’integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;
  12. Esercitare la caccia e l’uccellaggione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell’ente gestore;
  13. Distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell’ente gestore. La raccolta di frutti di bosco e vegetali commestibili potrà essere regolamentata dall’ente gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;
  14. Alterare l’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l’introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone. L’eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
  15. Sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.